Ars. Crocetta bocciato dal commissario dello Stato. IL TESTO DEL RICORSO

 

Maggio, studente fatti coraggio! Ma per Crocetta è troppo tardi, secondo il professore di "costituzionalità", la sua interrogazione è andata male. Il commissario dello Stato della Regione Sicilia, dopo aver sottoposto ad esame il testo della Finanziaria - approvata dall'Ars la notte del 30 aprile durante una seduta fiume che ha avuto del grottesco – ha impugnato ben 21 articoli, quasi la metà del testo completo, dichiarandoli incostituzionali. Il risultato dell'esame è che il capo classe dell'aula Ars e tutti i sui rappresentanti sono stati BOCCIATI. Nel ricorso del Commissario dello Stato presentato alla Corte Costituzionale si legge: "Le disposizioni degli articoli 8, 13, 15, 16, 25, 28, 40, 46, 49, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 71, 74, allegato 1, relativo all'art. 72, limitatamente ai capitoli 320013, 320014 e 320015, danno adito a censure di ordine costituzionale". Si tratta delle disposizioni più importanti: la famigerata tabella H con i suoi contributi a pioggia per gli enti di formazione, i finanziamenti per gli Enti locali, il pagamento del ticket per accedere alle isole minori, la scelta dei mezzi per la trasparenza della Regione Siciliana e una parte della manovra economica tentata da Irfis Finsicilia. Insomma, il commissario ha decretato che nella lunga notte del 30 aprile i deputati avrebbero fatto meglio a rimanere a casa, magari per dormire e riflettere di più sul da farsi studiando di più sulla "carta costituzionale". L'art. 81, infatti, disciplina le regole essenziali del bilancio dello Stato ed è valido anche per le regioni a statuto speciale, cosa che probabilmente il governo aveva sottovalutato nel tentativo di approvare, prima del termine ultimo, i documenti finanziari pur di evitare un disastro politico ed economico. "L'obbligo della copertura finanziaria imposto dall'art. 81 Cost. - scrive il commissario - costituisce la garanzia costituzionale della responsabilità politica correlata ad ogni autorizzazione legislativa di spesa e che al rispetto di tale obbligo, rientrante tra quelli di coordinamento finanziario, sono tenuti tutti gli enti in cui si articola la Repubblica". Secondo il garante della costituzione, pertanto, il principio ispiratore dell'art. 18 non è stato rispettato.

Tra le motivazioni più importanti per la bocciatura di alcuni articoli riportiamo quella dell'art. 74 - relativo alla famosa Tabella H - impugnato perchè per il commissario si sarebbe dovuto procedere prima ad una istruttoria che avrebbe consentito di utilizzare un criterio di scelta per legittimare l'importo e la selezione dei vari enti: "Detto esame comparativo avrebbe potuto (e dovuto) essere effettuato mediante una esaustiva istruttoria amministrativa operata dalla competente Commissione legislativa – si legge nel ricorso - prima dell'adozione della legge dalla cui conclusione potesse emergere una obiettiva diversità di condizioni che giustificasse la scelta operata dal legislatore in favore dei 135 enti in questione con esclusione degli altri casi cui lo stesso trattamento avrebbe potuto estendersi".

Per leggere il testo completo del ricorso http://www.comstasicilia.it/impugnative/09maggio2013%20impugnativa%20ddl%2069.htm